Piattaforma per segnalazioni

Ultima modifica 7 maggio 2024

 

WHISTLEBLOWING – PIATTAFORMA PER LE SEGNALAZIONI

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (link di collegamento), ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (c.d. whistleblower) recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (link di collegamento): l’art. 1, comma 1, recita «Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato».

L’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (link di collegamento) ha approvato le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati (si applica la disciplina del regolamento (UE) 679/2016 e d.lgs. n. 196/2003, ai sensi dell’art. 12, Obbligo di riservatezza, del D.Lgs. n. 24/2023).

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza (ai sensi dell’art. 14, Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, del D.Lgs. n. 24/2023).

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante o il Denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico.

Al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell’ambito oggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023: la segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione e da informazioni che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie.

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente: non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.

Secondo le linee guida ANAC n. 311/2023 (pag. 33) è necessario che risultano chiare: «le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati».

È sempre possibile per il Segnalante palesare la propria identità al fine di poter ricevere la protezione prevista dalla normativa sopra citata.

In calce viene riportata l’informativa per esteso, rilevando che il Segnalante, con la presentazione della segnalazione, manifesta il proprio CONSENSO INFORMATO al trattamento dei dati personali.